Nell'ordinamento italiano il comitato regionale di controllo (CORECO) era un organo della regione al quale erano attribuite funzioni di controllo sugli atti delle province, dei comuni e degli altri enti locali quando fu attuato l'ordinamento regionale. Le Regioni hanno scelto, poi, di sopprimerli.
Il COmitato REgionale di COntrollo esercitava il controllo di legittimità sugli atti delle provincie, dei comuni e degli altri enti locali. In casi determinati dalla legge poteva anche esercitare il controllo di merito, nella forma di richiesta motivata agli enti deliberanti di riesaminare la loro deliberazione.
La legge 142/1990 abolì il controllo di merito e ridusse gli atti sottoposti a controllo di legittimità, rendendolo obbligatorio
solo per le deliberazioni riservate alla competenza del consiglio (art. 45). Gli atti sottoposti a controllo di legittimità furono ulteriormente ridotti dall'art. 17, comma 33, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (cosiddetta Legge Bassanini-bis), poi recepito dall'art. 126 del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), che limitò il controllo stesso a statuti, regolamenti di competenza del consiglio, bilanci e rendiconti [....]. In un delirio di sempliciciottismo e senza rendersi conto che il principio di responsabilità non è dei nostri politici nè di quegli aspiranti politici che sono i membri di una giunta comunale.
Un esempio è una delle ultime delibere assunte (sic!?) in seno alla amministrazione comunale di San Nicola Arcella [......],.